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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia (Codice della Crisi d'Impresa)

Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

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