Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari (Codice della Crisi d'impresa)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
Comments