1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
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