Art. 340 Esercizio abusivo di attivita' commerciale (Codice della Crisi d'impresa)
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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