1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. 2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. 4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39. 5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. 6. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice puo' disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
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