top of page
Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore (Codice della crisi d'impresa)

1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. 3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa. 4. Il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. 5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

11 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page