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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 93 Pubblicità del decreto (Codice della crisi d'impresa)

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

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