Avv. Francesco D'Antuono14 mar 2020Tempo di lettura: 1 minArt. 93 Pubblicità del decreto (Codice della crisi d'impresa)1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
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