L’entrata in vigore del nuovo secondo comma dell’ art. 2086 c.c. ha imposto, in capo agli amministratori, il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Una previsione analoga nel nostro ordinamento si riscontrava già in materia di società per azioni ma, la nuova formulazione della norma in esame, ha la funzione di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e di consentire conseguentemente all’imprenditore di assumente soluzioni adeguate per il suo superamento.
Il Tribunale Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, con la Sentenza del 24 settembre 2020, ha puntualmente esaminato la portata della novella confermando i limiti di sindacato del Giudice sulle scelte gestionali dell’imprenditore e individuanzdo gli obblighi a cui esso è sottoposto per non incorrere in responsabilità.
Di fatto, viene ribadito che la gestione organizzativa dell’impresa rimane sempre una scelta afferente al merito gestorio per la quale vale il criterio di insindacabilità (purché le scelte imprenditoriali e di gestione siano state effettuate in maniera razionale o ragionevole, non siano state connotate da imprudenza e siano state accompagnate dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico) e, nel contempo, viene rilevato che le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori predicati dall’ art. 2086, comma 2, c.c. costituiscono una grave irregolarità nella gestione rilevante anche agli effetti della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
Alla luce di citati principi, possono ritenersi comportamenti rilevanti, ai sensi del secondo comma dell' art. 2086 c.c. , sia l’omessa rilevazione di evidenti segnali di crisi aziendale (quali, ad esempio, una evidente insufficienza delle entrate a coprire i costi di produzione o, al contrario, un ingente indebitamento della società) sia l’omessa o insufficiente adozione di strumenti legali per la gestione della crisi.
Del pari non può considerarsi condotta negligente, e come tale risulta esente da responsabilità, quella dell’amministratore che abbia adottato tempestivamente uno degli strumenti previsti dal nostro ordinamento per la gestione ed il superamento della crisi aziendale.
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